Aquiloni e Aquilonisti in Sardegna

Iglesias Sport Kites Association



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STATUTO

NORME FONDAMENTALI

1) - È costituita ad Iglesias la SKAI.

2) - L'Associazione è senza fini di lucro e si propone l'intento di promuovere la diffusione e la pratica del volo di aquiloni e delle altre attività ad esso connesse. A tale fine l'Associazione organizzerà delle manifestazioni locali, regionali o nazionali, siano esse di carattere agonistico, spettacolare o puramente ludico, purché inerenti al volo di aquiloni, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, o parteciperà con i propri Soci alle manifestazioni organizzate da altri.

3) - L'Associazione si propone di affiliarsi agli Enti o alle Federazioni sia nazionali che internazionali concernenti la pratica di tale attività, nonché organizzare e gestire corsi didattici a carattere sia teorico che pratico che consentano a chiunque lo desideri di avvicinarsi e praticare con successo e soddisfazione lo sport del volo di aquiloni.

4) - È inoltre facoltà dell'Associazione stipulare, se lo riterrà opportuno per una maggiore promozione dei propri intenti, particolari forme di convenzione e/o affiliazione con (/o all'interno di ) altri Enti, Società od Organizzazioni, o accettare tra i propri Soci dei componenti ufficialmente delegati a rappresentarle, purché ciò non contrasti in nessun modo con lo Statuto e le finalità dell'Associazione, e purché tali accordi non implichino in alcun modo né esplicito né implicito da parte di qualunque Socio della SKAI un comportamento contrario alla lettera o allo spirito dello Statuto dell'Associazione, o a qualunque norma di legge o regolamento vigente.

AFFILIAZIONE DEI SOCI

5) - Possono divenire Soci della SKAI tutti coloro che siano seriamente interessati agli scopi dell'Associazione e abbiano un comportamento democratico. I Soci della SKAI possono essere di tre categorie: Soci Fondatori, che hanno partecipato attivamente alla costituzione dell'Associazione; Soci Ordinari, che come i Fondatori hanno diritto di voto nelle assemblee dell'Associazione, e Soci Affiliati.

6) - L'Affiliazione dei Soci avviene su richiesta degli interessati, presentata al Segretario dell'Associazione da almeno due Soci con diritto di voto e accompagnata dal versamento della quota sociale per l'anno in corso.
L'ammissione viene deliberata entro sessanta giorni dal Consiglio Direttivo. Se accettato, il socio si considera Affiliato dal giorno della presentazione della richiesta. Se respinto, il Segretario entro sette giorni restituirà al richiedente la quota versata, trattenendone il 20% come rimborso spese di segreteria. La qualifica di Socio Ordinario si ottiene dopo due anni di anzianità come Socio Affiliato.

7) - Tutti i Soci versano annualmente ciascuno la propria quota sociale, relativa all'anno solare in corso, entro il 31 Dicembre dell'anno precedente, o al momento dell'iscrizione se nuovi Soci. L'importo della quota sociale per l'anno successivo viene stabilito dal Consiglio Direttivo entro il precedente 31 Ottobre.

8) - Le quote versate affluiscono nel capitale dell'Associazione, e tranne che nell'unica ipotesi di rigetto della richiesta di affiliazione di cui all'ultimo periodo del precedente punto 6 dello Statuto, le quote sociali versate non sono in alcun caso rimborsabili.

9) - Il Socio è tenuto a rispettare la statuto dell'Associazione, a collaborare per il conseguimento dei fini che essa si propone, a tenere sempre un comportamento rispettoso dei diritti e delle opinioni altrui, e a rispettare le decisioni prese dall'Assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo.

10) - Nessun Socio, qualunque veste o incarico ricopra, può reclamare in alcun caso alcun tipo di compenso per le prestazioni svolte durante le attività organizzate dell'Associazione. Ogni attività o collaborazione, a qualunque titolo svolta, è prestata in modo assolutamente gratuito.

11) - La qualifica di Socio si perde:

  • a) per dimissioni, se accettate dal Consiglio Direttivo;
  • b) per inadempienza al versamento della quota Sociale per oltre un anno;
  • c) per delibera del Consiglio Direttivo in conseguenza di accertati motivi di incompatibilità o per comportamento contrario allo Statuto o ai fini dell'Associazione.

12) - Il Socio ordinario in ritardo nel versamento della propria quota Sociale per un periodo inferiore ad un anno non decade dalla qualifica di Socio ma perde temporaneamente il diritto di voto nell'Assemblea, che recupera nel momento in cui ottempera al versamento, su cui graverà una mora del 5% dell'importo della quota per ogni mese o frazione di mese di ritardo. Il Socio affiliato in ritardo nel pagamento della propria corrente quota Sociale, oltre al versamento della mora prestabilita, dovrà attendere prima di ottenere la qualifica di Socio ordinario per un periodo pari al doppio del ritardo nel pagamento stesso.

13) - Le richieste di iscrizione di Soci minorenni dovranno essere firmate, congiuntamente al Socio, da chi ne esercita la patria potestà, che diviene automaticamente suo delegato nei confronti dell'Associazione, e garantisce da parte dell'iscritto il rispetto dello Statuto e delle finalità della stessa.

14) - Il socio minorenne che diviene maggiorenne dovrà nel più breve tempo possibile, e comunque entro il pagamento della successiva quota sociale, riconfermare la propria iscrizione tramite apposita dichiarazione. In attesa o in mancanza di tale conferma la sua iscrizione verrà considerata sospesa, senza che da ciò ne derivi per lui, se perfettamente in regola sotto ogni altro aspetto dell'iscrizione, il pagamento di alcuna mora né il prolungamento dei termini di affiliazione.

15) - Il Socio minorenne divenuto maggiorenne che voglia rinunciare all'iscrizione dovrà darne immediata comunicazione al Segretario. Le sue dimissioni saranno considerate immediate dal momento in cui tale comunicazione perviene al Segretario, senza necessità di accettazione da parte del Consiglio Direttivo, fermi restando ogni effetto conseguito ed ogni obbligo dal Socio dimissionario esplicitamente o implicitamente assunto verso l'Associazione o verso i suoi Membri fino al momento della consegna delle proprie dimissioni, anche se l'effetto di tali obblighi si protragga nel tempo oltre tale istante.


ATTIVITÀ DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

16) - L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione, e può avere carattere ordinario o straordinario.

17) - L'Assemblea è convocata dal Presidente qualora ne ravvisi il motivo, oppure dietro richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo o di un terzo dei Soci aventi diritto di voto al momento della richiesta, i quali possono richiedere l'inserimento di uno specifico argomento nell'ordine del giorno. La convocazione viene fatta con un preavviso di almeno 15 giorni sulla data dell'Assemblea mediante la consegna a mano o l'invio dell'ordine del giorno per iscritto, che dovrà chiaramente indicare la modalità ordinaria o straordinaria dell'Assemblea stessa. Della convocazione verrà inoltre dato avviso sull'Albo dell'Associazione, nonché ogni altra forma di pubblicità che il Presidente riterrà opportuna.

18) - Un'Assemblea convocata come Ordinaria non potrà in nessun caso deliberare decisioni spettanti ad un'Assemblea Straordinaria, né sarà possibile convertire durante un'Assemblea la modalità di svolgimento della stessa da Ordinaria a Straordinaria.

19) - Per la validità dell'Assemblea Ordinaria è necessaria la presenza di almeno la maggioranza assoluta dei Soci con diritto di voto, e le decisioni vengono deliberate a maggioranza semplice dei presenti con diritto di voto. Per la validità dell'Assemblea Straordinaria è necessaria la presenza di almeno due terzi dei Soci aventi diritto di voto alla data della convocazione, e le decisioni verranno prese se confortate da un numero di voti favorevoli almeno superiore due terzi dei votanti. Le decisioni prese nelle Assemblee sono vincolanti anche per i Soci assenti.

20) - Le proposte concernenti modifiche allo Statuto o lo scioglimento dell'Associazione, di competenza esclusiva dell'Assemblea Straordinaria, saranno ritenute approvate solo se sostenute da un numero di voti favorevoli superiore ai due terzi degli iscritti all'Associazione aventi diritto di voto al momento della votazione, compresi anche i Soci non presenti all'Assemblea e non rappresentati da alcuno. Dette proposte dovranno inoltre essere precedentemente menzionate esplicitamente nell'ordine del giorno dell'Assemblea inviato insieme con la convocazione, e non potranno esservi inserite durante lo svolgimento dell'Assemblea stessa.

21) - Se dovesse ravvisarsi la necessità, il Presidente può convocare nella stessa data sia l'Assemblea Ordinaria che quella Straordinaria, che dovranno comunque essere tenute nell'ordine cronologico in cui sono state ora menzionate, e ciascuna con le proprie modalità di esecuzione. In tal caso la convocazione potrà essere unica, ma dovrà indicare chiaramente lo svolgimento di entrambe le assemblee con due distinti ordini del giorno.

22) - L'Assemblea Ordinaria dei Soci viene convocata almeno una volta all'anno, e comunque entro il 31 ottobre, per esaminare ed esprimere un parere sul bilancio consuntivo dell'anno in corso e su quello preventivo per l'anno successivo, avanzare proposte e discutere sulle attività dell'Associazione e su qualsiasi punto all'ordine del giorno che non sia di competenza di un'Assemblea Straordinaria.

23) - L'Assemblea straordinaria dei Soci viene convocata almeno una volta ogni due anni, e comunque entro i 15 giorni successivi alla decadenza delle Cariche Sociali. L'Assemblea straordinaria elegge il Presidente e il Consiglio Direttivo dell'Associazione, approva il bilancio biennale e, secondo le modalità stabilite nel precedente punto 20, può deliberare modifiche allo Statuto o decretare lo scioglimento dell'Associazione.

24) - Se un'Assemblea regolarmente convocata non raggiungesse una decisione legittima secondo lo Statuto su argomenti di urgente necessità per le attività dell'Associazione, in merito ad essi deciderà temporaneamente il Presidente, che sottoporrà nel minor tempo possibile l'argomento ad una nuova Assemblea. Tale decisione temporanea del Presidente non potrà però attenere alle proposte concernenti modifiche allo Statuto o allo scioglimento dell'Associazione, di competenza esclusiva di un'Assemblea Straordinaria secondo le modalità del precedente punto 20 dello Statuto.

25) - Alle assemblee hanno diritto di parola tutti i Soci regolarmente iscritti, ed è ritenuto dovere di ciascun Socio contribuire con la propria partecipazione.

26) - È consentito al Socio farsi rappresentare nell'As-semblea da persona di sua fiducia, munita di delega costituita dall'apposito modulo firmato dal Socio stesso. Tale modulo verrà consegnato o inviato insieme con la convocazione perso-nale, sulla quale, in calce all'ordine del giorno, verrà lasciato apposito spazio.

27) - In caso di convocazione contemporanea dell'As-semblea Ordinaria e di quella Straordinaria ciascuna delle due necessiterà di separata delega, comunicata in calce al rispettivo ordine del giorno. In nessun caso una delega per un'Assemblea Ordinaria potrà essere utilizzata per un'Assemblea Straordinaria anche se convocate nella stessa data. Le due Assemblee sono di carattere differente e hanno sempre svolgimento separato.

28) - Il delegato dovrà consegnare la delega del Socio da lui rappresentato prima dell'inizio dell'Assemblea, presentando contemporaneamente un documento di riconoscimento, al Segretario verbalizzante, il quale la tratterrà e la allegherà agli Atti unitamente al registro dei presenti.

29) - Per il Socio minorenne si ritiene automaticamente e tassativamente delegato colui che, esercitando la patria potestà, ne ha congiuntamente richiesto l'iscrizione. Tale rappresentante sostituisce a tutti gli effetti il Socio negli Atti Ufficiali dell'As-sociazione, compreso il diritto di farsi egli stesso rappresentare da altri nell'Assemblea.

30) - Una singola persona può essere legittimamente rap-presentante delegato da più Soci, di ciascuno dei quali fornirà singola delega. Non è possibile invece per un delegato farsi sua volta rappresentare da terzi (salvo l'unico caso di rappresentante di Socio minorenne, il quale è considerato ai fini degli Atti Ufficiali come essere egli stesso il Socio), né per un Socio presente farsi rappresentare da alcuno (salvo il caso di Socio minorenne, al quale è concesso diritto di parola insieme con il proprio rappresentante).

31) - Non è ammessa la delega inviata per fax, né comunicata con alcun mezzo informatico, né fornita in fotocopia né apposta su modulo materialmente diverso da quello previsto in calce all'ordine del giorno e consegnato o inviato insieme con la convocazione.

32) - Il Socio delegante sopraggiunto durante il corso dell'Assemblea potrà ritirare la propria delega e riassumere personalmente da quel momento in poi il proprio ruolo nell'Assemblea, fatto di cui verrà apposta annotazione nel verbale, ma non potrà interrompere una votazione in corso nella quale la persona da lui delegata abbia già espresso il proprio voto.

CARICHE SOCIALI E CONSIGLIO DIRETTIVO

33) - Le Cariche Sociali hanno validità due anni, e vengono rinnovate nel corso di un'Assemblea Straordinaria appositamente convocata, ad eccezione del Segretario che viene nominato dal Consiglio Direttivo.

34) - In caso di assenza, impedimento, dimissioni o decadenza del Presidente e fino al suo ritorno o ad una nuova elezione le sue funzioni verranno svolte dal Segretario. In caso di assenza, impedimento, dimissioni o decadenza di entrambi, l'onere passa al Consigliere con maggior anzianità di iscrizione disponibile ed in ulteriore subordine al Socio con maggior anzianità di iscrizione disponibile.

35) - Chiunque assuma un incarico, anche se solo in veste temporanea, nel Direttivo dell'Associazione, deve essere in regola con l'iscrizione e con le altre norme previste dallo Statuto e dai regolamenti della SKAI approvati dall'Assemblea dei Soci.

36) - L'elezione del Presidente può avvenire per acclamazione o per alzata di mano, o con un'altra modalità decisa dall'Assemblea purché sempre con scrutinio palese. Risulterà eletto il candidato che ottenga un consenso di voti superiore alla metà dei votanti. Se dopo due distinte votazioni, avvenute anche in date differenti, non risulterà eletto nessun candidato, si procederà ad un ballottaggio tra i due candidati che abbiano raccolto il maggior numero di voti nelle due precedenti votazioni.

37) - Successivamente all'elezione del Presidente, tramite scrutinio segreto si procederà all'elezione del Consiglio Diret-tivo. Ciascun Socio potrà apporre nella propria scheda fino ad un numero di nominativi pari a due terzi dei seggi disponibili, eventualmente arrotondato all'intero superiore. Risulteranno eletti i candidati che conseguiranno il maggior numero di voti. Se il numero degli eletti risulterà inferiore ai seggi disponibili si procederà ad un'ulteriore votazione con identiche modalità, riservata ai seggi rimasti liberi.

38) - Il Presidente in carica rappresenta l'Associazione, ne regola e dirige le attività e dispone del capitale Societario per tutte le competenze di ordinaria amministrazione ed in quelle straordinarie già approvate dall'Assemblea in sede di bilancio. Il comportamento del Presidente in caso di decisioni urgenti sarà legato al maggior beneficio possibile per le finalità dell'Associazione.

39)- Il Segretario dell'Associazione viene nominato dal Consiglio Direttivo, che ne darà immediata comunicazione ai Soci tramite avviso esposto all'Albo. Fino a tale comunicazione il Segretario uscente vigilerà su tutte le Attività dell'Associazione, sulle operazioni di voto e sulle procedure ad esse connesse e conseguenti, consegnandone accurato verbale al nuovo incaricato, che lo allegherà agli Atti. Il Segretario rimane in carica per due anni dalla propria elezione, garantendo, vigilando e adoperandosi per il corretto svolgimento delle attività dell'Associazione. Le cariche di Presidente e di Segretario sono incompatibili tra loro.

40) - In caso di dimissioni di un componente del Consi-glio Direttivo il suo ruolo verrà ricoperto ad interim, sino alla scadenza del mandato del Presidente, dal più votato dei candi-dati non eletti disponibile, purché abbia ottenuto almeno due voti, ed in subordine dal Socio Ordinario con maggior anzianità di iscrizione disponibile. In caso di dimissioni del Presidente tutto il Consiglio Direttivo sarà ritenuto decaduto, e verrà auto-maticamente convocata dal suo sostituto un'Assemblea straordi-naria da tenersi entro 30 giorni dalle dimissioni. In caso di di-missioni del Segretario, il Consiglio Direttivo ne nominerà un successore.

 

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

41) - Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni immobili e mobili, da fondi derivanti da donazioni e contributi, dalle quote associative o da qualunque beneficio finanziario o materiale derivante dalle attività dell'Associazione.

42) - L'Associazione, con decisione collettiva o tramite i suoi Organi rappresentativi, potrà richiedere ad Enti, Associazioni o altri Soggetti, finanziamenti per promuovere le proprie attività, o collaborare con Essi a tal fine, purché ciò non contrasti in alcun modo con le finalità della SKAI né con lo spirito o la lettera dello Statuto.

43) - Tutti i beni mobili o immobili ed i fondi appartenenti al patrimonio dell'Associazione dovranno essere impiegati per favorire, promuovere e diffondere le finalità della SKAI, e non potranno costituire fonte di lucro per alcuno sia esso membro od estraneo all'Associazione.

44) - L'Associazione potrà rimborsare i propri Soci delle spese sostenute per la promozione, la pratica e la diffusione delle proprie attività, purché ciò consista nell'effettivo reintegro di spese autorizzate dall'Assemblea o dal Presidente, giustificate, ed effettivamente sostenute, e non costituisca fonte di lucro per alcuno. L'eventuale richiesta di rimborso delle spese sostenute dovrà essere presentate entro dieci giorni al Segretario dell'Associazione, accompagnata se possibile da adeguata documentazione. Trascorso tale termine le somme in questione verranno considerate come donate dal socio alla SKAI, e tramite lui da essa utilizzate per i fini dell'Associazione.

45) - In caso di scioglimento della SKAI l'Assemblea delibererà sulla destinazione del patrimonio.

NORME GENERALI

46) - Il termine minimo di conservazione per gli Atti Ufficiali dell'Associazione è di anni 10 e giorni uno. Gli Atti, salvo diversa decisione dell'Assemblea Straordinaria, saranno di norma custoditi presso la Sede Sociale.

47) - L'Albo dell'Associazione sarà liberamente consulta-bile da ogni Socio, purché regolarmente iscritto, presso la Sede Sociale o in altro luogo deciso dall'Assemblea secondo gli orari e le modalità stabilite dall'Assemblea stessa riunita con modalità Straordinaria

48) - È facoltà dell'Assemblea Straordinaria emanare Regolamenti o particolari norme transitorie per meglio definire e/o regolare le attività dell'Associazione, purché tali regolamenti non contrastino in alcun modo implicito o esplicito con lo Statuto dell'Associazione. Una volta approvati dall'Assemblea tali regolamenti restano vincolanti per tutti i Soci indistintamente.

49) - Per quanto non esplicitamente contemplato in questo Statuto le parti fanno riferimento al Codice Civile ed alle leggi e ai regolamenti speciali inerenti le attività oggetto dell'Associazione.



Aldo Zedde
Gian Carlo Pinna
Iglesias, 1 Settembre 1996

 

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